Quadro normativo
La qualità non è importante solo per i fisioterapisti e per Physioswiss: è regolamentata anche dalle disposizioni contenute nella Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), nell’Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e nella Strategia della qualità del Consiglio federale.
LAMal (Legge federale sull’assicurazione malattie)
Ai sensi degli articoli 25-31, le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata con metodi scientifici. La regola EAE è sancita nell’art. 32 della LAMal.
In seguito alla revisione dell’articolo 58 della LAMal non si parla più solo di assicurazione della qualità, ma anche di sviluppo della qualità. L’articolo 58a LAMal è di particolare rilevanza per la fisioterapia, poiché stabilisce i criteri per le convenzioni sulla qualità, a cui tutti i fornitori di prestazioni devono attenersi per poter fatturare a carico dell’AOMS.
Physioswiss raccomanda a tutti i fisioterapisti di familiarizzare con queste disposizioni di legge.
2.2. OAMal (Ordinanza sull’assicurazione malattie)
Dal 1o gennaio 2022 sono i cantoni a regolamentare l’autorizzazione dei nuovi fornitori di prestazioni. Questi ultimi devono soddisfare i requisiti di qualità prescritti dall’articolo 58g della OAMal. Adempiendo a tali requisiti, i fornitori di prestazioni dispongono delle condizioni necessarie a risultare conformi alle convenzioni sulla qualità disciplinate dall’art. 58a della LAMal. In caso di nuova autorizzazione i fisioterapisti devono redigere un’autodichiarazione. Nella sezione Libero esercizio dell’area riservata ai membri trovate modelli di risposte e altre informazioni utili messe a disposizione da Physioswiss.
2.3.Strategia della qualità del Consiglio federale
Ogni quattro anni il Consiglio federale fissa gli obiettivi in materia di assicurazione e promozione della qualità (ai sensi dell’art. 58 LAMal). La Strategia della qualità del Consiglio federale viene aggiornata regolarmente. Trovate la versione più recente alla relativa pagina dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).