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Tariffa AINF/AM/AI: fatturazione corretta e monitoraggio dell’evoluzione dei costi

La nuova tariffa AINF/AM/AI è stata introdotta con successo. Continuiamo a fornirvi il nostro sostegno con alcuni suggerimenti per fatturare in modo corretto. Di seguito scoprirete come gestire la durata delle sedute individuali e come indicare correttamente in fattura il Global Location Number (GLN). Inoltre condividiamo con voi le prime informazioni sul monitoraggio dell’evoluzione dei costi.

Tax Deduction Planning Concept. Businessman Calculating Business
© AdobeStock – Pormezz

1. Fatturazione corretta

Durata delle sedute individuali

La nuova tariffa nell’ambito dell’assicurazione infortuni (AINF), dell’assicurazione militare (AM) e dell’assicurazione per l’invalidità (AI) ammette tempi di trattamento flessibili che potete adattare alle esigenze dei vostri pazienti. L’elemento decisivo è sempre la necessità terapeutica.

Il fatto che la persona risulti assicurata ai sensi della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) non dovrebbe influire sulla durata del trattamento. Anche in ambito AINF/AM/AI si continua a presupporre che le terapie durino di norma attorno ai 30 minuti. Naturalmente, a seconda della situazione, i trattamenti possono essere anche più lunghi o più brevi, e venir fatturati di conseguenza.

La tariffa non prevede che i pazienti LAINF ricevano per principio trattamenti più lunghi rispetto ai pazienti LAMal con quadri simili (ad es. una durata standard di un’ora anziché di 30 minuti).

Un’eccezione può essere rappresentata da situazioni in cui si programmano meno sedute, ma più lunghe. Anche in questi casi, in linea generale la durata complessiva della terapia dei pazienti LAMal non dovrebbe differire da quella dei pazienti LAINF. In futuro le assicurazioni contro gli infortuni intensificheranno i controlli sulla durata dei trattamenti, soprattutto in caso di tempi di trattamento notevolmente lunghi. Questo aspetto è importante anche per rispettare l’intervallo previsto nel monitoraggio (vedi sotto).

Indicazione corretta del Global Location Number (GLN)

Quando si fattura con l’assicurazione infortuni, militare e per l’invalidità bisogna fornire il GLN. In questa sede è importante distinguere fra l’emittente della fattura, il fornitore della prestazione e la persona che la esegue:

  • Emittente della fattura: come emittente si indica il soggetto che emette la fattura. Nelle aziende con più sedi, può trattarsi della sede principale se la fattura viene emessa centralmente o della sede competente se la fatturazione avviene in modo autonomo. Di norma per le ditte individuali l’emittente della fattura è lo studio stesso.
  • Fornitore della prestazione: per il fornitore della prestazione viene indicato il GLN con cui si è anche aderito alla convenzione. Per le ditte individuali può trattarsi di una persona fisica, per un’organizzazione di fisioterapia (OdF) bisogna fornire il GLN dell’organizzazione. Si tratta quindi del soggetto responsabile.
  • Persona che esegue la prestazione: è la persona che ha concretamente effettuato il trattamento. Questa può coincidere con il fornitore della prestazione (se il/la titolare della ditta individuale ha effettuato la prestazione personalmente), oppure può trattarsi di qualcun altro (nel caso di dipendenti).

    Importante: l’assicurazione può classificare correttamente la prestazione solo se il GLN indicato per il fornitore della prestazione coincide con il GLN con cui si è aderito alla convenzione. Se l’assicurazione non è in grado di classificare la prestazione, segnalerà che è necessario aderire alla convenzione.

2. Monitoraggio: prime informazioni sull’evoluzione dei costi

L’accordo sul monitoraggio è parte della nuova convenzione tariffale in ambito AINF/AM/AI e disciplina la sorveglianza dell’evoluzione dei costi dopo l’introduzione della nuova tariffa.

Il monitoraggio si svolge due fasi:

  • Nella prima fase i costi per caso trimestrali devono collocarsi fra il 115% e il 125% dei costi per caso dello stesso trimestre dell’anno precedente all’introduzione della nuova tariffa. Vale a dire che in questa fase i costi per caso possono aumentare al massimo del 25%. Se i costi si discostano da questo intervallo, è necessario adottare misure per riportarli all’interno di esso.
  • Nella seconda fase i costi per caso devono rientrare in un intervallo più stretto (fra il 118,5% e il 121,5%).

I partner tariffali si sono riuniti per la prima volta a fine gennaio 2026 per analizzare l’evoluzione dei costi sulla base dei dati SUVA. In tale occasione è emerso che nel primo trimestre successivo all’introduzione (Q3 2025) i costi per caso erano stati leggermente superiori all’intervallo concordato. Non è ancora stato possibile analizzare il secondo trimestre successivo all’introduzione (Q4 2025) a causa di alcuni ritardi nell’emissione e nell’elaborazione delle fatture.

Al momento si stanno analizzando più dettagliatamente i dati per determinare con la maggior accuratezza possibile le cause dell’aumento dei costi.

In considerazione del fatto che i costi sono leggermente al di sopra dell’intervallo stabilito, ricordiamo ai nostri membri che le prestazioni non si possono estendere sistematicamente e devono sempre essere efficaci, appropriate ed economiche (criteri EAE sanciti dall’art. 32 cpv. 1 LAMal).

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