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Fatturazione a carico dell’AOMS

È di competenza del cantone autorizzare i fisioterapisti indipendenti o le organizzazioni di fisioterapia a fatturare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Ai sensi dell’art. 47 (fisioterapisti indipendenti) e dell’art. 52 (organizzazioni di fisioterapia) OAMal, è di competenza dei cantoni rilasciare l’autorizzazione a fatturare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ai fornitori di prestazioni ambulatoriali. Nell’ambito dell’autorizzazione deve essere indicato se e come sono soddisfatti i requisiti di qualità ai sensi dell’art. 58g dell’OAM.

La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) raccomanda ai Cantoni di chiedere ai fornitori di prestazioni come voi di redigere un’autodichiarazione nell’ambito della procedura di autorizzazione. I cantoni sono comunque liberi di decidere quali specifiche domande debbano essere incluse in tale procedura.

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